COVID-19: FASE 2 e principali novità

COVID-19: FASE 2 e principali novità

DAVIDE SCARONI

In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disciplinante la c.d. fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno della regione Lombardia, gli stessi sono consentiti unicamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Nell’ambito regionale e unicamente per svolgere attività di manutenzione necessarie alla tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, che non possano essere svolte attraverso operatori professionali, è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, imbarcazioni e veicoli d’epoca o da competizione.

Sono consentiti, inoltre, gli spostamenti intraregionali per incontrare i famigerati congiunti; il Governo ha precisato come debbano essere considerati tali i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Queste, inoltre, sono le uniche persone ammesse alle cerimonie funebri e nel limite di quindici presenze.

All’interno della regione Lombardia è poi obbligatorio indossare la mascherina o, in mancanza, qualunque alto indumento che copra naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione. Sono esentati da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e tutti i soggetti con forme di disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

È fatto divieto a tutte le persone di spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trovi salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute; in ogni caso è consentito fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore a 37,5 C° devono rimanere presso la propria abitazione e contattare il medico; a fortiori è fatto divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Viene fatto divieto di assembrarsi nei luoghi privati come in quelli pubblici; a tal proposito è possibile accedere ai parchi nel rispetto di tale divieto ma i giochi per i bambini sono chiusi. In merito è riconosciuta facoltà in capo al Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento. Si sottolinea come tale divieto di assembramento valga anche per feste private anche se organizzate nelle abitazioni private.

Per quanto riguarda ospedali, ricoveri e per anziani e strutture riabilitative, l’accesso dei parenti e visitatori è rimessa alla valutazione delle singole direzioni sanitarie delle strutture.

In merito alle attività commerciali al dettaglio, ad esempio nell’acquisto di cibo et similia, l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Fuori da negozi e supermercati potrà essere rilevata la temperatura corporea che, se superiore a 37,5 °C, impedirà l’accesso al locale.

Continuano ad essere sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ma è possibili svolgere individualmente attività motoria e sportiva purché nel rispetto delle distanze interpersonali; per quanto riguarda i minori e le persone non completamente autosufficienti, queste possono essere accompagnate durante tali attività. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Possono essere consentite, inoltre, le attività sportive all’aria aperta da svolgersi all’interno di centri e siti sportivi come l’atletica leggera, il tennis e il golf ma con il divieto di accedere a docce e spogliatoi.  All’interno della regione è, inoltre, consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale così come è consentita l’attività di addestramento dei cani nelle zone specificamente attrezzate.

L’apertura dei luoghi di culto viene condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare ogni possibile assembramento di persone.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto ma con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Viene consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali mentre è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco e alla disattivazione delle stesse.

Per quanto riguarda le attività produttive sospese è possibile la prosecuzione se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; per tali attività, previa comunicazione al Prefetto di Brescia, è consentito l’accesso ai locali aziendali per operazioni di manutenzione, pulizia, sanificazione ed è, inoltre, consentita la spedizione delle merci giacenti in magazzino così come è consentita la ricezione di beni e forniture.

In merito al trasporto pubblico il Presidente della regione Lombardia, con ordinanza 538 del 30.04.2020 ha stabilito che a bordo dei mezzi di trasporto sia obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine; la capacità dei mezzi di trasporto è ridotta della metà ed i posti a sedere devono essere disposti “a scacchiera”. Taxi e NCC potranno trasportare al massimo due passeggeri, muniti di guanti e mascherina.

Preso atto della mutevolezza della situazione, della normativa alluvionale in materia e delle possibili conseguenze civili e penali conseguenti alla trasgressione delle disposizioni si invita la popolazione tutta a consultare i siti internet istituzionali e a diffidare da informazioni provenienti da fonti non verificate.