Davide Scaroni – Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ha introdotto, come emerge dalla rubrica, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’art. 1 prevede che fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020), per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possano essere adottate, per periodi non superiori a trenta giorni ma reiterabili, una o più misure di quelle tassativamente indicate nel decreto al comma 2 del medesimo art. 1.
Tali misure, di carattere tassativo e da adottarsi secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio, sono 29 e vanno dalla limitazione della circolazione delle persone alla chiusura dei parchi pubblici, dal divieto di assembramenti all’applicazione della quarantena precauzionale per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, dalla sospensione delle attività di impresa alla limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto.
Le concrete modalità attuative di tali misure sono disciplinate all’art. 2 del decreto. In principalità le misure verranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti per materia nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure siano limitate ad alcune di esse. L’articolo precisa che continuano ad applicarsi le misure previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
L’art. 3 è dedicato alle misure urgenti di carattere regionale. Viene previsto che nelle more dell’adozione dei decreti “attuativi” sopra citati, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, possano introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive. A tal proposito si ricorda l’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 adottata dalla Regione Lombardia.
L’articolo, infine, dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco, non possano essere adottate se in contrasto con le misure statali.
Qui solo si ricorda che l’art. 120 della Costituzione prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
L’art. 4, dedicato alle sanzioni e ai controlli, rappresenta la novità di maggior interesse. L’articolo predispone un apparato sanzionatorio articolato secondo tre livelli di gravità.
Al primo e più lieve livello di gravità si pone la violazione di una o più delle 29 misure sopra accennate, siano esse adottate dallo Stato o dalle singole regioni; il mancato rispetto di tali misure, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non più attraverso il reato contravvenzionale previsto all’art. 650 del codice penale; ciò comporta che i procedimenti penali già incardinati in ordine al reato di cui sopra saranno oggetto di una richiesta di archiviazione da parte del PM competente. È poi previsto che, ove la violazione delle misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni siano aumentate fino a un terzo (quindi, da euro 600 a euro 4.000). Infine, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (in ipotesi quindi di una duplice violazione attuata mediante l’utilizzo di un veicolo, potrà essere irrogata una sanzione fino ad euro 8.000).
La norma, inoltre, prevede che in caso di violazione di specifiche misure (ad esempio inerenti la chiusura di cinema, teatri, palestre, piscine, attività di vendita al dettaglio, bar, ristoranti etc.) si applichi altresì la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni (applicabile anche in via cautelare), misura che verrà disposta nella misura massima (30 giorni) in caso di violazione reiterata della medesima disposizione.
In caso di violazione il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla norma. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Per quanto riguarda l’opposizione alla sanzione pecuniaria, la stessa sarà da proporsi davanti al giudice di pace mediante ricorso da depositarsi, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Nel giudizio di primo grado il trasgressore è autorizzato a stare in giudizio personalmente e, quindi, senza il necessario patrocinio di un avvocato. Con la sentenza che, eventualmente, accoglie l’opposizione il giudice può annullare la sanzione o modificarla anche limitatamente all’entità della somma dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale (pari ad euro 400 o 800 in caso di violazione reiterata).
Il secondo livello di gravità riguarda la trasgressione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus. Trattasi di reato contravvenzionale che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Il terzo livello di gravità è riservato alle condotte integranti le fattispecie di epidemia dolosa e colposa disciplinate rispettivamente dagli articoli 438 e 452 del codice penale e punite in astratto con la pena dell’ergastolo e della reclusione da anni 1 ad anni 5.
Per quanto riguarda l’autocertificazione necessaria per gli spostamenti consentiti si ricorda che la stessa è scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Interno. Nel caso in cui non si disponga di una stampante è possibile redigerla a mano su carta semplice; in ogni caso la direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministero dell’interno ha previsto che la stessa possa essere resa anche al momento del controllo attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.


