Per effetto della recentissima Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 02/06/2022 si stabilisce che ai neonati viene ordinariamente attribuito il doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire il solo cognome paterno o il solo cognome materno. L’accordo su questa scelta da parte dei genitori non dovrà essere formalizzato in alcun modo rispetto alla dichiarazione resa all’atto di nascita, e nel caso la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (es: per genitori coniugati) sarà quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l’altro genitore In caso di mancato accordo i genitori devono rivolgersi al Tribunale competente. Si riportano alcuni esempi pratici: papà ROSSI – mamma VERDI: cognome paterno + cognome materno: Rossi Verdi cognome materno + cognome paterno: Verdi Rossi solo cognome paterno: Rossi solo cognome materno: Verdi Lo stesso vale se uno dei genitori ha già un doppio cognome. Ad esempio: papà Rossi – mamma con doppio cognome Verdi Bianchi Neonati: cognome paterno + cognome materno: Rossi Verdi Bianchi Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza. Per tutti coloro che sono nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni (ad esempio volendo aggiungere il cognome materno a quello paterno), bisogna rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.


